Associazione CO.MED.A.

REGOLAMENTO_VECCHIO – Associazione CO.MED.A.

Associazione CO.MED.A. (Conciliazione Mediazione Arbitrato)

nr. 448 del Registro degli Organismi di Mediazione Ministero della Giustizia

Il REGOLAMENTO

REGOLAMENTO DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 28/2010 (RIFORMATO DAL D. LGS. 149/2022) E CODICE ETICO

 

Articolo 1

Ambito di applicazione del Regolamento e caratteristiche della procedura

 

  • 1.1 Il presente regolamento (di seguito denominato “Regolamento”) si applica ai procedimenti di mediazione gestiti da Associazione Co.Med.A., di seguito denominata semplicemente “Organismo”.

     

  • 1.2 L’organismo  di mediazione svolge,  tramite un mediatore o un collegio di mediatori, attività di mediazione nelle materie di cui agli artt. 2, 5 comma 1, 5-bis, 5-quater e 5 – sexies del d. lgs 28/2010.

     

  • 1.3 La procedura si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza e prevede modalità di nomina del mediatore che ne garantiscono l’imparzialità, l’indipendenza e l’idoneità allo svolgimento dell’incarico nonché criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta dal mediatore .

     

  • 1.4 I mediatori sono professionisti specializzati in tecniche di composizione dei conflitti.  Sono neutrali, indipendenti ed imparziali, privi di potere decisionale, con la funzione di aiutare le parti a trovare un accordo conciliativo per la composizione  della lite, anche con la formulazione di una proposta di accordo.  I conciliatori intervengono nella procedura in conformità al presente Regolamento.

 

Articolo 2

Avvio della procedura di mediazione

 

  • 2.1 Chiunque desideri ricorrere alla procedura di mediazione, anche volontariamente, per la conciliazione di una controversia civile o commerciale in materia di diritti disponibili, deve presentare personalmente o con l’ausilio di un legale di fiducia domanda scritta all’Organismo di mediazione. La domanda deve essere presentata a mezzo posta elettronica certificata, o con altro mezzo idoneo a garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza. La domanda può essere presentata anche congiuntamente dalle parti coinvolte nella lite.

    Le parti possono avviare la mediazione, o aderire ad essa, sia utilizzando gli appositi moduli predisposti dall’ Organismo di mediazione reperibili sul sito web https://www.associazionecomeda.it/, sia in forma libera purché la domanda di mediazione contenga le stesse informazioni richieste dai suddetti moduli.

    La procedura s’intende avviata alla data del ricevimento della domanda da parte dell’Organismo.

    In mancanza di uno dei presupposti necessari all’avvio (la domanda risulta incompleta per mancanza di generalità delle parti, oggetto e/o valore della controversia, ragioni della pretesa, attestazione del versamento delle spese di avvio) la Segreteria dell’Organismo invita il richiedente a provvedere, entro un breve termine, al perfezionamento del deposito, tenendo in sospeso l’attivazione della procedura. Decorso inutilmente il termine fissato, la Segreteria provvederà alla archiviazione della pratica.

    Dal momento del perfezionamento la domanda di mediazione potrà intendersi regolarmente depositata e la Segreteria potrà procedere all’attivazione della procedura.

    L’organismo comunica l’avvenuta ricezione della istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L’istante, in aggiunta all’organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.

    Ricevuto l’invito alla mediazione, la parte è invitata a dare riscontro alla Segreteria comunicando la propria risposta di accettazione o rifiuto, utilizzando l’apposito modulo di partecipazione predisposto dall’organismo.

  • 2.2 La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di una istanza presso l’organismo sito nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, salvo che le parti deroghino concordemente alla competenza territoriale.

    La domanda di mediazione deve essere sottoscritta dal richiedente e contenere le seguenti informazioni:
    a) indicazione dell’organismo di mediazione “Associazione Co.Med.A.” e del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia, ovvero l’accordo con cui le parti derogano alla competenza territoriale;
    b) generalità della parte richiedente con recapiti telefonici ed elettronici nonché il codice fiscale (se persona giuridica: denominazione, tipo, sede e legale rappresentante, codice fiscale, partita IVA e codice SDI);
    c) nome dell’eventuale rappresentante nella procedura con indicazione dei poteri di rappresentanza per conciliare la controversia;
    d) nome o denominazione, indirizzo e quant’altro possa servire a contattare la(e) parte(i) nei cui confronti si desidera attivare la procedura;
    e) l’oggetto della lite e le ragioni della pretesa, nonché un’esposizione sintetica dei fatti;
    f) eventuali documenti allegati, nonché l’indicazione di quali di essi possano essere trasmessi alle parti invitate;
    g) il valore indicativo della controversia, individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminabile, ovvero in caso di notevole divergenza tra le parti, l’Associazione Co.Med.A. decide il valore di riferimento, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente, e lo comunica alle parti;
    h) l’accettazione del Regolamento e della tabella delle indennità
    i) l’indicazione dei recapiti degli avvocati delle parti, se presenti

    Alla parte invitata che accetta di partecipare alla procedura è richiesto di specificare nella adesione:
    a) generalità della parte aderente con recapiti telefonici ed elettronici ed il codice fiscale (se persona giuridica: denominazione, tipo, sede e legale rappresentante codice fiscale, partita IVA e codice SDI);
    b) nome dell’eventuale rappresentante nella procedura con indicazione dei poteri di rappresentanza per conciliare la controversia;
    c) un’esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni del contendere con le eventuali domande riconvenzionali nei confronti dell’altra parte;
    d) l’accettazione del Regolamento e della tabella delle indennità
    e) l’indicazione dei recapiti degli avvocati delle parti, se presenti

  • 2.3 Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.

    Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell’articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell’articolo 5-quater, comma 1 del d. lgs. 28/2010, non è soggetto a sospensione feriale.

 

Articolo 3

Procedimento

 

  • 3.1 All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore o un collegio di mediatori e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l’orario dell’incontro, le modalità di svolgimento della procedura, e la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell’organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

    L’Organismo si riserva la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi iscritti al Registro con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione.

  • 3.2. In ogni caso non possono assumere l’incarico di mediatore coloro i quali si trovano in una delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 51 del codice di procedura civile.
  • 3.3 Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.
  • 3.4 Nei casi previsti dall’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.
  • 3.5 Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

    Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti, attestante l’esito dell’incontro nonché l’accettazione o il rifiuto della eventuale proposta formulata dal mediatore.

    Il mediatore conduce il procedimento di mediazione senza formalità di procedura, con le modalità più opportune, ma sempre nel rispetto del regolamento, della legge e delle norme di ordine pubblico. Il mediatore sente le parti congiuntamente e/o separatamente; il contenuto del colloquio con ogni singola parte rimarrà riservato, come pure ogni altra informazione dalla stessa ricevuta, salvo diversa disposizione della parte interessata. Il mediatore agisce al fine di favorire la composizione della lite aiutando le parti a raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe. E’ libero di condurre la mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo conto delle circostanze del caso. Il mediatore non è tenuto ad alcuna forma di verbalizzazione degli incontri successivi al primo, salvo di quello conclusivo.

    Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali.

    Prima della nomina l’organismo di mediazione comunica alle parti il preventivo dell’onorario richiesto all’esperto di cui il mediatore intende avvalersi e le modalità di liquidazione. L’onorario dell’esperto viene ripartito in parti uguali tra le parti in mediazione, salvo diverso accordo tra le stesse.

    Al momento della nomina dell’esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all’articolo 9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell’articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile.

  • 3.6 Il procedimento di mediazione può svolgersi anche secondo modalità telematiche.

    Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.

    Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.

    A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l’eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.

    Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell’organismo.

    La conservazione e l’esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell’organismo di mediazione, in conformità all’articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005. 

 

Articolo 4

Gestione amministrativa del procedimento di mediazione

 

  • 4.1 La domanda di mediazione è esente da imposta di bollo, tassa, e diritti di qualsiasi natura. Le domande sono numerate progressivamente in ragione d’anno e registrate in apposito elenco in ordine cronologico, determinato dal deposito. Presso la segreteria dell’organismo è tenuto un apposito registro, c.d. Registro degli Affari di Mediazione, ove è annotato, in numero d’ordine progressivo, ciascun affare di conciliazione trattato con i dati identificativi delle parti, l’oggetto della controversia, il conciliatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito. L’Organismo conserva copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno tre anni  dalla data di conclusione della procedura.
  • 4.2 Per ogni affare di mediazione, la segreteria dell’Organismo forma un fascicolo debitamente registrato e numerato contenente gli atti e i documenti depositati dalle parti, di cui trasmette copia al mediatore dopo che questi ha accettato l’incarico. Le parti hanno diritto di accedere agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo, esclusi quelli contenenti informazioni riservate al solo mediatore, tali espressamente qualificate dalle parti. I dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento dell’Unione Europea n°679/2016.
  • 4.3 Ogni incontro si svolge presso la sede dell’organismo di mediazione o presso una delle unità locali del medesimo, o in diverso luogo scelto con accordo di tutte le parti del procedimento.
  • 4.4 L’Organismo ha la facoltà, sentite le parti e con opportuno preavviso, di modificare o rinviare la data fissata per l’incontro al fine di agevolare il buon esito della procedura.

    Gli eventuali incontri successivi sono stabiliti d’intesa con le parti.

    Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinnanzi al mediatore si conclude senza l’accordo di conciliazione.

 

Articolo 5

Conclusione del procedimento 

  • 5.1 Se è raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore ne dà atto nel verbale e può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13.

    La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni dalla comunicazione o nel maggior termine indicato dal mediatore, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

    L’accordo di conciliazione contiene l’indicazione del relativo valore.

    Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l’eventuale accordo, è sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere e, senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell’organismo. Nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti.

    Il verbale contenente l’eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l’organismo.

    Del verbale contenente l’eventuale accordo depositato presso la segreteria dell’organismo è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. È fatto obbligo all’organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

    Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell’accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

  • 5.2 Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l’articolo 1, comma 01.bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

 

Articolo 6

Obblighi del mediatore e dovere di riservatezza

  • 6.1 Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

    2. Al mediatore è fatto, altresì, obbligo di:
    a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di indipendenza e di imparzialità;
    b) comunicare immediatamente al responsabile dell’organismo e alle parti tutte le circostanze, emerse durante la procedura, idonee ad incidere sulla sua indipendenza e imparzialità;
    c) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell’ordine pubblico e delle norme imperative;
    d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell’organismo.

    Su istanza di parte, il responsabile dell’organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Nel caso in cui il mediatore designato sia il responsabile dell’Organismo alla sua sostituzione provvede il mediatore più anziano.

  • 6.2 Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o partecipa al procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

    2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

 

Articolo 7

Spese della procedura

  •  7.1 Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell’adesione, corrisponde all’organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Quando la mediazione si conclude senza l’accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori.
  • 7.2 Le spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell’accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo, sono determinati come da tabella allegata e predisposta secondo i criteri dettati dall’art. 16 comma 2 d. lgs. 28/2010 e quelli dettati dagli artt. 28 – 31 del D.M. 150/2023. Ai sensi dell’art. 17 comma 8 d. lgs. 28/2010 l’ammontare delle indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall’Istituto nazionale di statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.
  • 7.3 Le spese di mediazione sono dovute in solido, da ciascuna parte che abbia aderito al procedimento.
  • 7.4 Per il pagamento delle spese di mediazione il riferimento è al valore della lite indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. L’organismo si riserva di rideterminare il valore di riferimento, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso. In tal caso l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
  • 7.5 L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento:
    a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
    b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
    c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 28/2010;
    d) nelle materie di cui all’articolo 5, comma1 d. lgs. 28/2010, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
    e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento (art. 16 comma 4 lettera e). 

    Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

    Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

    Ai fini della corresponsione delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, si considerano come un’unica parte.

  • 7.6 Oltre alle indennità complessive devono essere corrisposte all’Organismo altresì le spese vive documentate.

 

Articolo 8

Responsabilità delle parti

 

È di competenza esclusiva delle parti verificare:
a. l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e non riconducibili alla condotta dell’Organismo;
b. il tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
c. le indicazioni circa l’oggetto, le ragioni della pretesa e la natura della controversia contenute nell’istanza di mediazione;
d. l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla Mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario;
e. i recapiti dei soggetti a cui inviare gli inviti alla mediazione e le comunicazioni;
f. la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante;
g. le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio;
h. la non esistenza di più istanze di mediazione relative alla stessa controversia;
i. ogni altra dichiarazione che venga fornita all’Organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza sino alla conclusione della procedura.
j. l’indicazione dei recapiti degli avvocati delle parti, se presenti.

 

Articolo 9

Accesso al gratuito patrocinio 

  • 9.1 Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per  l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l’organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l’organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

 

Articolo 10

Elenco dei mediatori

 

  • 10.1 Presso la segreteria dell’Organismo è istituito l’elenco dei mediatori.

    Il numero minimo di mediatori fissato per lo svolgimento dell’attività è di cinque.

    Ogni eventuale modifica deliberata dall’organismo verrà comunicata dall’organismo stesso al responsabile del registro degli organismi abilitati al servizio di mediazione, presso il Ministero di giustizia.

    Il mediatore che intende prestare servizio presso l’Organismo, ed essere inserito nell’elenco dei mediatori dell’Associazione Co.Med.A., dovrà presentare domanda presso la segreteria dell’organismo, allegando i requisiti di qualificazione dei mediatori richiesti ai sensi dell’art. 4, comma terzo, del D. M 180 del 18 ottobre 2010 così come modificato dal DM 145/2011.

 

Articolo 11

Tirocinio dei mediatori

 

  • 11.1 L’Organismo consente ai mediatori, a titolo gratuito, il tirocinio assistito previsto e reso obbligatorio dagli artt. 4 e 8 del D.M. 180/2010 come modificato dal d.m.145/2011.

    Al fine di consentire ai mediatori il tirocinio assistito reso obbligatorio dalla normativa vigente, al mediatore designato per ogni singolo affare di mediazione, vengono affiancati fino a tre tirocinanti.
    I tirocinanti assistono alle sessioni di mediazione. Sono soggetti al dovere di riservatezza ex art. 9 d. lgs. 28/2010.

 

Articolo 12

Collaborazioni con altri Organismi

  •  12.1 L’Organismo può avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione ai sensi dell’art. 7 comma 2 lettera c) D.M. 180/2010.

 

Articolo 13

Sospensione o cancellazione dell’Organismo

  • 13.1 In caso di sospensione o cancellazione dell’Organismo dal Registro ai sensi dell’Art. 10 del D.M. 180/2010, entro 3 giorni dalla ricezione del relativo provvedimento il Responsabile dell’Organismo ne provvede a dare comunicazione al mediatore e alle parti, il procedimento di mediazione è conseguentemente interrotto e deve proseguire presso l’Organismo scelto dalle parti entro i 15 giorni successivi, ovvero, in mancanza presso l’Organismo indicato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso

 

Articolo 14

Legge applicabile

 

  • 14.1 La procedura prevista dal presente Regolamento è soggetta e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia.

  

 

CODICE ETICO DI CONDOTTA DEL MEDIATORE 

Tutti coloro che assumono l’incarico e svolgono la funzione di conciliatori per l’Organismo di Conciliazione “Associazione Co.Med.A.” s’impegnano all’osservanza delle seguenti regole di comportamento, indicate nel Codice Europeo di Condotta per i Mediatori.

 

  1. COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI 
  • 1.1. Competenza
    I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.
  • 1.2. Nomina
    Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l’incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.
  • 1.3. Onorari
    Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.
  • 1.4. Promozione dei servizi del mediatore
    I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.
  1. INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ 
  • 2.1. Indipendenza
    Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l’indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.
    Le suddette circostanze includono:
    – qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
    – qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all’esito della mediazione;
    – il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.
    In tali casi il mediatore può accettare l’incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti.
    Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.
  • 2.2. Imparzialità
    Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione. 
  1. L’ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA 
  • 3.1. Procedura
    Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell’ambito dello stesso.
    Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell’avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell’accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti.
    Su richiesta delle parti, l’accordo di mediazione può essere redatto per iscritto.
    Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l’esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti.
    Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

  • 3.2. Correttezza del procedimento
    Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.
    Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:
    – sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione;
    – il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

  • 3.3. Fine del procedimento
    Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l’eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini.
    Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.
    Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l’accordo e delle possibilità di rendere l’accordo esecutivo.

 

  1. RISERVATEZZA
    Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.
    Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all’altra senza il consenso della parte a meno che ciò sia imposto dalla legge.