La mediazione civile e commerciale è l’attività svolta da un terzo imparziale, mediatore o collegio di mediatori, e finalizzata ad assistere due o più soggetti in lite nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche grazie alla formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Il Regolamento del procedimento di mediazione civile e commerciale adottato da Associazione CO.MED.A. prevede che il mediatore, su richiesta della parte aderente, possa formulare una proposta conciliativa anche nell’ipotesi in cui non abbiano aderito alla mediazione tutte le parti in lite.
In questo caso la proposta del mediatore viene notificata alla parte assente che la può accettare, non accettare o formulare una controproposta.
La mediazione è un procedimento caratterizzato dalla riservatezza e segretezza a cui sono tenute tutti i soggetti che vi partecipano.
La Mediazione è obbligatoria
Per poter esercitare un azione giudiziaria la mediazione, secondo la legge, risulta obbligatoria nei seguenti casi:
01
Condominio
02
Diritti Reali
03
Divisione
04
Successioni ereditarie
05
Patti di Famiglia
06
Locazione e comodato
07
Affitto di aziende
08
Risarcimento danni medici
09
Diffamazione mezzo stampa
10
Contratti assicurativi
11
Contratti bancari
12
Contratti finanziari
13
Associazione partecipazione
14
Associazione consorzio
15
Franchising
16
Opera
17
Associazione rete
18
Somministrazione
19
Società di persone
20
Subfornitura
Il procedimento di mediazione si svolge senza formalità presso una delle nostre sedi o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell’organismo, oppure si può svolgere in maniera telematica, secondo la normativa vigente.
Il mediatore, nelle controversie caratterizzate da aspetti particolarmente tecnici, può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Al momento della nomina dell’esperto, le parti possono convenire, in caso di mancato accordo, la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all’obbligo di riservatezza. In tal caso, la relazione è valutata dal giudice ai fini istruttori e potrebbe evitare la nomina della consulenza tecnica di ufficio, garantendo un notevole risparmio dei costi giudiziari.
I vantaggi della mediazione
Otterrai un accordo che ha la stessa forza di una sentenza passata in iudicato, vista la sua efficacia di titolo esecutivo
Potrai definire la controversie in tempi brevissimi evitando le lungaggini processuali
Godrai di un notevole risparmio di denaro, evitando gli alti costi della giustizia ordinaria
Beneficerai di importanti agevolazioni fiscali in caso di accordo raggiunto in mediazione
Gran parte delle spese sostenute per la mediazione e per il tuo avvocato ti saranno rimborsate dallo Stato, sotto forma di credito d’imposta