Associazione CO.MED.A.

TARIFFE – Associazione CO.MED.A.

Associazione CO.MED.A. (Conciliazione Mediazione Arbitrato)

nr. 448 del Registro degli Organismi di Mediazione Ministero della Giustizia

INDENNITA' DI MEDIAZIONE

(in vigore dal 15 Novembre 2023)

In tutti i casi che seguono Associazione CO.MED.A. applica i valori minimi indicati nella tabella “A” allegata al D.M. 150/2023

Primo incontro "Materie OBBLIGATORIE"

Tabella A

Fino a 1.000 €

Indeterminato Basso
80
00
iva esclusa
  • Spese avvio € 32
  • Spese mediazione € 48
  • Totale iva inclusa € 97,60

Da 1.001 a 50.000 €

Indeterminato Medio
156
00
iva esclusa
  • Spese avvio € 60
  • Spese mediazione € 96
  • Totale iva inclusa € 190,32

Superiore a 50.000 €

Indeterminato Alto
224
00
iva esclusa
  • Spese avvio € 88
  • Spese mediazione € 136
  • Totale iva inclusa € 273,28

N.B. Si intendono per materie obbligatorie le controversie per cui l’incontro di mediazione è condizione di pocedibilità ai sensi del d.lgs. 28/2010

Primo incontro "Materie VOLONTARIE"

Tabella B

Fino a 1.000 €

Indeterminato Basso
100
00
iva esclusa
  • Spese avvio € 40
  • Spese mediazione € 60
  • Totale iva inclusa € 122,00

Da 1.001 a 50.000 €

Indeterminato Medio
195
00
iva esclusa
  • Spese avvio € 75
  • Spese mediazione € 120
  • Totale iva inclusa € 237,90

Superiore a 50.000 €

Indeterminato Alto
280
00
iva esclusa
  • Spese avvio € 110
  • Spese mediazione € 170
  • Totale iva inclusa € 341,60

N.B. Si intendono per materie volontarie le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili per le quali la mediazione non è condizione di pocedibilità

Se il primo incontro si conclude senza conciliazione e il procedimento non prosegue, non è dovuto nessun altro importo se non quelli relativi alle tabelle sopra indicate

Ulteriori spese dovute sia in caso di accordo che in caso di prosecuzione oltre il primo incontro

Tabella C

Maggiorazioni dovute in caso di accordo nelle materie OBBLIGATORIE

Tabella D

Maggiorazioni dovute in caso di accordo nelle materie VOLONTARIE

Tabella E

PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE

Ai sensi dell’art. 28 del Decreto del Ministero della Giustizia nr. 150 del 2023, per le procedure di mediazione iniziate con domanda presentata dal 15 Novembre 2023 ciascuna parte è tenuta a corrispondere un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro di mediazione effettivo della durata massima di due ore, oltre alle spese vive. Tali importi sono dovuti da ciascuna delle parti, rispettivamente, alla presentazione della domanda di mediazione e al momento dell’adesione e per centri di interesse.

Il primo incontro ha una durata massima di due ore e non può essere prorogato in date successive.

PROSECUZIONE DEL PROCEDIMENTO OLTRE IL PRIMO INCONTRO

Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione, le Parti sono tenute a versare le ulteriori spese di mediazione di cui alla tabella C (art. 30 del DM 150/23).

CONCILIAZIONE

In caso di conciliazione al primo incontro, alle spese di mediazione di cui alla tabella A vanno aggiunte le spese di mediazione di cui alla tabella C e le maggiorazioni di cui alle tabelle D o E . In caso di accordo raggiunto in incontri successivi al primo, alla tabella C vanno applicati le maggiorazioni di cui alle tabelle D o E

ULTERIORI MAGGIORAZIONI

Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del DM 150/2023 in caso di conciliazione in incontri successivi al primo, in aggiunta alla maggiorazione per la conciliazione, le spese di mediazione possono essere maggiorate fino al venti per cento, in ragione dell’esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:

a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l’impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri, alla nomina del consulente tecnico della mediazione e alla formulazione della proposta conciliativa.

N.B. Associazione Co.Med.A. applica le maggiorazioni solo nei casi di cui alla precedente lettera b).

VALORE DELLA CONTROVERSIA

Ai sensi dell’art. 29 del DM nr. 150/23, il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione in conformità ai criteri di cui agli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

L’atto di adesione che introduce un’ulteriore domanda ne indica il valore. Quando la domanda o l’atto di adesione non contengono le indicazioni sul valore della lite, ovvero le parti non concordano sul suo valore, ovvero sono stati applicati in modo errato i suddetti criteri, il valore della lite è determinato dall’organismo con atto comunicato alle parti.

Il valore della lite può essere nuovamente determinato dall’organismo su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento. Quando l’accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento, l’organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

Per le controversie volontarie dal valore indeterminato sono dovute le spese di avvio pari ad € 110,00; Per le controversie obbligatorie dal valore indeterminato sono dovute le spese di avvio pari ad € 88,00.

Sono altresì dovute a titolo di spese di mediazione i seguenti importi :
a) per le materie volontarie di valore indeterminato basso € 60, 00; per le materie obbligatorie di valore indeterminato basso € 48,00;
b) per le materie volontarie di valore indeterminato medio, € 120,00; per le materie obbligatorie di valore indeterminato medio € 96,00;
c) per le materie volontarie di valore indeterminato alto € 170,00 ;per le materie obbligatorie di valore indeterminato alto € 136,00 . Tutti gli importi si intendono al netto di iva al 22%

AGEVOLAZIONI FISCALI

Ai sensi del D. Lgs 28/10 riformato e dei Decreti 1 agosto 2023, le parti hanno diritto alle seguenti agevolazioni fiscali:

  • Il verbale contenete l’accordo di conciliazione è esente dell’imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000,00, altrimenti l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.
  • Un credito d’imposta fino a € 600,00 per le indennità di mediazione e gli onorari dei legali per ciascuna procedura di mediazione fino a un totale annuo di € 2.400,00 per persona fisica e € 24.000,00 per persona giuridica. Il credito d’imposta è ridotto alla metà in caso di mancata conciliazione.
  • Un credito d’imposta fino a € 518,00 commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione dell’accordo di conciliazione.
  • Il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l’assistenza dell’avvocato se è raggiunto l’accordo in mediazione nelle materie oggetto della condizione di procedibilità.
  • Il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per le indennità di mediazione, a prescindere dall’esito della mediazione.

In caso di mediazione in corso di causa, che si conclude con un accordo, è riconosciuto un ulteriore credito di imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto, fino a concorrenza di € 518,00.